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Statuto - Istituzione

  

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

( già ANGPS, Ente Morale per Decreto Presidenziale N.820 del 7.10.1970, L. 1.4.1981, n.121 – art.10)

 

  TESTO RIGUARDANTE LE  MODIFICHE ALLE NORME DELLO STATUTO A.N.P.S..

   

APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL

10/11/2007

 

   

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI


Art. 1 -  Costituzione

1 L’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato, già Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica  Sicurezza, eretta Ente Morale con D. P. R. 7/10/1970, n. 820, è costituita in Roma.

2 Essa viene posta sotto la vigilanza e tutela del Ministro dell’ Interno. Presidente Onorario dell’ Associazione è il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

3 Fa  parte  integrante  del  Consiglio  Permanente  delle  Associazioni  d’Arma  ed  è  iscritta all’Albo delle  Associazioni Combattentistiche e d’Arma tenuto dal Ministero della Difesa ai sensi del D.M. 5/8/1982.

 

  

Art. 2 -  Scopi

1 L’ Associazione è apolitica, apartitica ed ha lo scopo di:

a) tramandare le tradizioni della Polizia di Stato, promuovere e cementare l’ unione di tutti i suoi  appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio, rafforzandone i vincoli di fratellanza e curandone gli interessi;

b)   svolgere    ogni   possibile   assistenza   morale,    culturale,   ricreativa   e   sportiva, promovendo le iniziative a tale scopo necessarie, ivi comprese quelle intese ad assecondarne le attese di ordine economico ed amministrativo;

c) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni d’ Arma e con le altre aventi scopi affini;

d) istituire gruppi di volontariato per gli interventi in  materia di Protezione Civile.

 

  

Art. 3 -  Bandiera e Medagliere

1 L’ Associazione, sia per gli Organi Centrali che Periferici, è autorizzata all’ uso della

Bandiera Nazionale.

2 E’, altresì, autorizzata all’ uso di un medagliere fregiato delle ricompense dell’ Ordine Militare d’ Italia e  delle Medaglie d’ Oro, d’ Argento e di Bronzo al valor Militare e Civile concesse alle Bandiere già appartenenti ai disciolti Corpi delle Guardie di P. S. e della Polizia Femminile, nonché quelle attribuite alla Polizia di Stato a norma dell’ art. 27 della L. 1° aprile

1981, n. 121, ed agli appartenenti ai predetti Corpi fin dalla loro costituzione.

3 La Bandiera ed il Medagliere, nelle manifestazioni ufficiali, sono scortate da due soci in abito sociale.

4 L’A.N.P.S. è rappresentata da un proprio stemma identificativo.

 

  

TITOLO II

SOCI

 

 

 

Art. 4 -  Soci

1 L’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato è composta da:

a) Soci Effettivi;

b) Soci Simpatizzanti;

c) Soci Benemeriti;


d) Soci Onorari;

e) Soci Sostenitori.

2 Sono Soci Effettivi gli appartenenti a qualsiasi qualifica della Polizia di Stato o dei disciolti

Corpi della P.S. e della Polizia Femminile, sia in servizio che in congedo.

3  Sono  Soci  Simpatizzanti  il  coniuge,  i  genitori,  i  figli  ed  i  fratelli  o  sorelle,  purché maggiorenni, degli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al comma 2 del presente articolo, anche se deceduti, nonché gli appartenenti ai ruoli del personale civile dell’ Amministrazione dell’Interno.

4 Sono Soci Benemeriti le persone, gli Enti, gli Uffici che con la loro opera abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti dell’ Associazione.

5 Sono Soci Onorari: i già Capo della Polizia; i Vice Capo della Polizia; i Prefetti ed i Questori in sede; le  Medaglie d’ oro ed i grandi Invalidi di Guerra e per Servizio, appartenenti o appartenuti all’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

6 Sono, altresì, nominati Soci Onorari dal Consiglio Nazionale dell’ Associazione, su proposta dei Consigli Sezionali, i genitori, il coniuge superstite ed i figli di appartenenti ai disciolti Corpi delle Guardie di P. S. e della Polizia Femminile e alla Polizia di Stato di ogni ruolo, ordine, qualifica e grado, caduti in servizio, nonché i Cappellani Militari che hanno prestato servizio nel disciolto Corpo delle Guardie di P. S. e gli Assistenti Spirituali della Polizia di Stato.

7 Sono Soci Sostenitori gli appartenenti alle altre Forze di Polizia e alle Forze Armate, in servizio e in congedo, nonché alle Forze di Polizia Territoriali; ed inoltre, previo approfondito accertamento delle qualità  morali e civili, tutte quelle persone che condividono le idee, i programmi e le finalità dell’Associazione, e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia di Stato.

 

  

Art. 5  -  Acquisizione della qualifica di socio.

1 La qualifica di Socio Effettivo, Simpatizzante e Sostenitore si acquista a domanda e previa accettazione, con delibera, del Consiglio di Sezione.

2 La qualifica di Socio Benemerito è conferita dal Consiglio Nazionale su richiesta  motivata della Sezione della città di residenza di colui o dell’Ente a cui deve essere conferita.

 

  

Art. 6  –  Tessere

1 Ai  Soci  viene  rilasciata  una  tessera,  conforme  a  quanto  stabilito  nel  Regolamento  di attuazione.

 

 

 Art. 7 -  Iscrizione

1 I Soci Effettivi, Simpatizzanti e Sostenitori sono iscritti o ad una delle Sezioni della Provincia di residenza o ad una di loro gradimento.

 

Art. 8 -  Doveri del Socio

1 Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) partecipare alla vita dell’ Associazione frequentando la Sezione di appartenenza e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;

b) corrispondere annualmente e senza ritardi la quota associativa;

c) mantenere comportamenti ed atteggiamenti consoni ai principi ed all’ etica degli appartenenti alla Polizia di Stato.


Art. 9 -  Diritti dei Soci

1. I Soci hanno diritto di:

a) fregiarsi del distintivo sociale;

b) indossare l’ abito sociale dell’ Associazione in occasione di raduni sociali o di manifestazioni ufficiali;

c) partecipare alle Assemblee delle Sezioni e dei Gruppi a cui appartengono;

d) frequentare i locali sociali;

e) fruire in genere di tutti i servizi e vantaggi assicurati dall’ Associazione;

f) ricevere le pubblicazioni dell’ Associazione.

 

 

 Art. 10  -  Perdita della qualità di Socio

1 La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) morosità;

c) esclusione.

2. Il Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di dimissioni presentandole per iscritto al  Presidente della Sezione di appartenenza entro tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale con la contestuale restituzione della tessera.

3. Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza, deve essere  sospeso, con deliberazione del Consiglio di Sezione, dall’ esercizio dei diritti sociali e diffidato per iscritto dal Presidente a provvedere alla sua regolarizzazione. Trascorsi ulteriori tre mesi dalla diffida e persistendo nella  sua morosità, perde la qualifica di Socio. Egli, tuttavia, può essere riammesso, previo pagamento delle quote non versate, su delibera del Consiglio di Sezione a seguito di nuova istanza.

4. Si perde la qualifica di Socio per esclusione quando ricorrano le condizioni di cui all’ art. 45 del presente Statuto.

5. Il Socio dimissionario, moroso od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.

 

  

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

 

CAPO I

IN GENERALE

 

  

Art. 11 -  Gli Organi in generale.

1. Gli Organi dell’ Associazione sono centrali e periferici.

2. Sono Organi Centrali dell’Associazione:

a) L’ Assemblea Nazionale dei Soci;


b) Il Consiglio Nazionale;

c) Il Presidente Nazionale;

d) I Vice Presidenti Nazionali;

e) Il Segretario Generale;

f) Il Collegio Nazionale dei Sindaci – Revisori dei Conti;

g) Il Collegio Nazionale dei Probiviri;

3. Sono organi Periferici dell’ Associazione:

a) Le Sezioni;

b) I Gruppi.

 

 

 

 

CAPO II

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

 

 

 

Art. 12 -  Assemblea Nazionale dei Soci.

1. L’ Assemblea Nazionale dei Soci è l’ Organo sovrano dell’ Associazione, ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati.

2. In particolare suoi compiti sono:

a) dare al Consiglio Nazionale indicazioni sull’  attività dell’ Associazione;

b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

c) eleggere le cariche sociali centrali dell’Associazione;

d) modificare lo Statuto;

e) sciogliere l’ Associazione e devolverne il patrimonio.

 

 

 

3.   Ogni Sezione è rappresentata dal proprio Presidente.

4.   Nell’Assemblea Nazionale dei Soci, convocata per le elezioni degli Organi Centrali, ogni Sezione è rappresentata dal Presidente e da eventuali delegati nominati dal Consiglio di Sezione tra i soci effettivi.

5.   Il numero dei Delegati di ogni Sezione è stabilito in uno ogni cento Soci

e frazioni superiori a cinquanta soci. Ogni rappresentante di Sezione esprime un voto per ogni cento soci e per frazioni superiori a cinquanta.

6. Nel caso di comprovato impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal

Vice Presidente.

6. La nomina dei delegati di Sezione con il relativo verbale, dovrà pervenire alla  Presidenza Nazionale almeno venti giorni prima dalla data fissata per le elezioni degli Organi Nazionali. ( regolamento)

 

  

Art. 13 -  Funzionamento dell’ Assemblea Nazionale dei Soci.

1. L’ Assemblea Nazionale dei Soci è valida, in seduta ordinaria, qualora i membri presenti rappresentino i  due terzi del totale di essi, in prima convocazione, e qualunque ne sia il numero, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ ora dopo la prima.

2. L’ Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale ed elegge su proposta di questi due segretari e due questori.

3. All’ Assemblea deve essere presente il Segretario Generale.

4. Le deliberazioni vengono prese con voto palese per alzata di mano. Su proposta di almeno un terzo dei  membri presenti possono essere prese     per appello nominale o a scrutinio segreto.


5. Per la sfiducia degli Organi Centrali e per le elezioni degli stessi si procede sempre a scrutinio segreto.

 

  

Art. 14  - Convocazioni e riunioni.

1. L’ Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale su delibera del

Consiglio Nazionale.

2. Essa si riunisce in via ordinaria di norma in Roma una volta all’ anno, entro il 31 marzo.

3. L’ Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata dal Presidente                     dell’ Associazione in via straordinaria qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed  urgenti, oppure quando ne faccia motivata da almeno un decimo dei soci effettivi.

4. L’  Assemblea  Nazionale  dei  Soci  deve  essere  convocata,  sia  in  via  ordinaria  che straordinaria,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  la  riunione,  con  l’ indicazione dell’ ordine del  giorno, a cui devono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla sua migliore conoscenza. E’ obbligatorio allegare la documentazione per l’ approvazione dei bilanci  preventivi e consuntivi trenta giorni prima della riunione.

 

 

CAPO III CONSIGLIO NAZIONALE

 

  

Art. 15  -  Consiglio Nazionale.

1. Il Consiglio Nazionale è costituito da 19 membri eletti dall’ Assemblea Nazionale dei Soci a maggioranza semplice tra coloro che avranno presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo IV.

2. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.

4. I Consiglieri Nazionali che sono assenti senza giustificato motivo per tre Consigli anche non consecutivi nell’arco di un anno sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza.

5. I Consiglieri Nazionali che, per tre volte senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del  Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

 

 

Art. 16  -  Compiti e riunioni.

1. Compiti del Consiglio Nazionale sono:

a) tracciare le linee guida e la politica generale dell’ Associazione;

b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;

c) deliberare la convocazione dell’ Assemblea Nazionale dei Soci;

d) amministrare il patrimonio sociale;

e) deliberare il bilancio preventivo e consultivo compilato dal Segretario Generale per la definitiva approvazione da parte dell’ Assemblea Nazionale dei Soci;

f) indire periodicamente un raduno nazionale o un convegno del Sodalizio;

g) curare la disciplina.

h)  Convocare,  anche  su  richiesta  del  Presidente  Nazionale,  la  Conferenza  dei

Presidenti di Sezione. (Regolamento)


2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente Nazionale e  negli  altri casi previsti dallo Statuto. Per ogni seduta viene redatto e firmato processo verbale da parte del Segretario Generale.

 

   

CAPO IV PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI.

 

 

Art. 17 -  Elezione del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti.

1. Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi Membri il Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti

Nazionali di cui uno con funzioni Vicarie.

 

  

Art. 18  - Compiti del Presidente Nazionale.

1. Il Presidente Nazionale:

a) ha la rappresentanza legale dell’ Associazione;

b) convoca e presiede l’ Assemblea Nazionale dei Soci e il Consiglio Nazionale;

c) vigila sulla vita sociale dell’ Associazione,

d) dà puntuale esecuzione senza ritardo alle delibere del Consiglio Nazionale e ne vigila l’ applicazione.

e) Conferisce deleghe ed incarichi ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Nazionali

 

 Art. 19  -  I Vice Presidenti Nazionali.

1. Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente  Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato esplicitamente  dal   Presidente   Nazionale  alla   trattazione   di   particolari   problematiche, tenendolo tempestivamente informato.

2. Qualora anche il Vice Presidente Nazionale Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente Nazionale più anziano per età, ed in caso di parità, per anni di anzianità associativa.

3. I Vice Presidenti Nazionali  avranno compiti di coordinamento territoriale.

 

 CAPO V SEGRETARIO GENERALE

 Art. 20  - Nomina e compiti.

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e scelto fra i Consiglieri Nazionali. In difetto è scelto dal Consiglio Nazionale fra i Soci Effettivi che posseggano provate capacità tecniche.

2. Nel caso che il Segretario Generale non sia nominato tra i Consiglieri Nazionali, deve comunque partecipare ai lavori del  Consiglio Nazionale, dei Comitati o delle Commissioni da esso istituiti, senza diritto di voto.

3. Compiti del Segretario Generale sono:

a) dirigere l’ Ufficio di Presidenza secondo le direttive del Presidente Nazionale e del


Consiglio Nazionale;

b) controfirmare gli atti sociali;

c) predisporre gli Ordini del Giorno dell’ Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio

Nazionale;

d) redigere i verbali delle riunioni di tutti gli Organi a cui partecipa;

e) curare l’ esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale.

 

4.   In caso di impedimento del Segretario, il Presidente provvede a nominare un

sostituto, scelto tra il personale della presidenza, per la trattazione dell’attività ordinaria. Il Provvedimento dovrà, poi, essere ratificato dal Consiglio Nazionale.

 

 Art. 21  - Funzioni di Economo.

1. Al Segretario Generale sono affidate anche le funzioni di Economo con il compito di:

a) curare la tenuta delle scritture contabili;

b) provvedere al servizio di cassa con l’ obbligo di renderne conto ad ogni riunione del

Consiglio Nazionale e su richiesta di quest’ ultimo;

c) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.

2. Il  Segretario  Generale  può  tenere  in  cassa,  per  i  bisogni  correnti,  una  somma  non superiore  a  quella  autorizzata  dal  Consiglio  Nazionale.  Gli  importi  eccedenti  vanno depositati presso un Istituto di credito o versato su conto corrente postale.

3. Il  Segretario  Generale  può,  qualora  si  rendesse  necessario  per  il  volume  di  lavoro conseguente ai  compiti assegnatigli, avvalersi, della collaborazione di un socio effettivo avente la necessaria capacità amministrativo-contabile.

 

  

CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI

 

 Art. 22  - Sfiducia.

1. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale Vicario, i Vice Presidenti Nazionali, il Segretario  Generale ed il Consiglio Nazionale possono essere sfiduciati e revocati dalla carica secondo la disciplina regolamentare.

 

 

 Art. 23 - Ratifica.

1. Le nomine del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, dei Vice Presidenti  Nazionali,  dei  Consiglieri  Nazionali  e  del  Segretario  Generale  devono  essere ratificate dagli organismi previsti per legge.

 

 

CAPO VII COLLEGIO DEI SINDACI

 

  

Art. 24  -  Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall’ Assemblea Nazionale dei Soci contemporaneamente all’ elezione delle altre cariche sociali


centrali, e nomina al suo interno il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.

2. I Sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco cessi dalle sue funzioni, è, per il tempo rimanente, sostituito dal primo dei non eletti.

4. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.

5. Compiti del Collegio dei Sindaci sono:

a)  verificare  la  regolarità  delle  registrazioni  contabili  supportata  dalla  relativa documentazione;

b) controllare  la  regolarità  contabile  e  amministrativa  delle  delibere  del  Consiglio

Nazionale;

c) accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato.

6. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e redige il processo verbale delle riunioni da presentare al  Consiglio Nazionale con le opportune osservazioni, attraverso il Segretario Generale Economo.

7. Il  Collegio  dei  Sindaci  assiste  alle  riunioni  del  Consiglio  Nazionale  e  dell’Assemblea

Nazionale dei Soci, senza diritto di voto.

 

  

CAPO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

  

Art. 25  -  Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell’ Associazione ed è costituito da cinque membri eletti tra i Soci Effettivi dall’ Assemblea Nazionale dei Soci nella seduta per l’ elezione delle cariche statutarie centrali.

2. Per la durata della carica, per la sostituzione, per la cessazione dalla carica stessa e per l’

eleggibilità si applicano le norme previste per gli altri Organi Centrali.

3. Al Collegio dei Probiviri è affidato il giudizio:

a) sui ricorsi dei Membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti e dei Consigli di Sezione,  dei  Membri  del  Collegio  dei  Sindaci  Nazionale  e  di  Sezione,  contro  i provvedimenti emessi a loro carico;

b) sui ricorsi di cui all’ art. 47;

c) sui conflitti tra organi periferici e tra questi ed il Consiglio Nazionale.

4. In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio

Nazionale deve o può sottoporre al suo esame.

5. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.

6. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all’anno.

 

  

CAPO IX SEZIONI

 

 Art. 26  -  Costituzione.

1. La base dell’ attività associativa è la Sezione, la quale nel suo ambito territoriale realizza gli scopi dell’ Associazione di cui all’ art. 2  del presente Statuto.

2. Le Sezioni assumono la denominazione del comune dove hanno sede.

3. L’  atto  costitutivo  delle  Sezioni  deve  essere  approvato  dal  Consiglio  Nazionale  che,


durante la fase costitutiva, deve nominare un Commissario con i poteri del Presidente e del

Consiglio di Sezione.

4. La Sezione deve essere costituita con almeno 100 Soci di cui non meno di 50 Effettivi, fatte eccezioni per casi particolari autorizzati dal Consiglio Nazionale.

5. La Sezione deve essere dotata della bandiera nazionale e del labaro.

 

 Art. 27  -  Scioglimento.

1. Il Consiglio Nazionale, almeno che non siano presenti le condizioni di cui alla seconda parte del comma 4 dell’ art. precedente, deve deliberare lo scioglimento della Sezione il cui numero dei soci Effettivi si sia ridotto a meno di 50 unità e tale riduzione si protragga per un anno.

 

 Art. 28  -  Organi.

1. Gli Organi della Sezione sono:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario Economo;

d) i Consiglieri;

e) i Sindaci;

2. Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci sono eletti a maggioranza dei voti dall’ Assemblea dei  Soci  Effettivi  della  Sezione,  tra  coloro  di  essi  che  avranno  presentato  la  propria candidatura almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Il numero dei Consiglieri va da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, secondo la seguente progressione:

a) Sezioni con numero di Soci Effettivi iscritti da 50 a 100: quattro Consiglieri;

b) da 101 a 300: sei Consiglieri; c) da 301 a 500: otto Consiglieri; d) oltre i 500: dieci Consiglieri.

4. I Consiglieri di Sezione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di Sezione nomina, nella prima seduta, fra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario Economo, che può essere anche un Socio Effettivo. In questo caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

6. Per la sostituzione degli organi di Sezione che per qualsiasi causa cessino dalla carica prima della scadenza naturale del mandato si procede come segue:

a) per il Vice Presidente e per i Consiglieri si applicano le norme di cui all’ ultimo comma dell’ art. 15 comma 3;

b) per il Presidente è convocata per la nuova elezione l’ Assemblea dei Soci Effettivi dal Vice Presidente, che ne assume pro tempore i poteri, provvedendo alla gestione ordinaria della Sezione.

 

 Art. 29  -  Sindaci.

1. Ogni Sezione elegge contestualmente al Consiglio di Sezione tre Sindaci Effettivi e due

Supplenti.

2. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche in seno alla Sezione.


Art: 30  -  Funzioni degli Organi di Sezione.

1. Gli Organi della Sezione esercitano, per quanto possibile, le stesse funzioni di quelle dei rispettivi Organi Centrali.

 

 Art. 31  -  Presidente.

1. Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza ed agisce in nome e per conto della stessa per il conseguimento dei fini associativi.

 

 Art. 32  -  Vigilanza sulle Sezioni.

1.  Tutte  le  cariche  degli  Organi  della  Sezione  devono  essere  ratificate  dal  Consiglio

Nazionale.

2. L’ attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme dello Statuto, le deve richiamare alla corretta applicazione delle stesse e, in caso di non adempimento, deve scioglierne gli Organi nominando un Commissario per l’ ordinaria amministrazione e per la fissazione delle nuove elezioni.

3. I verbali dell‘ Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio di Sezione devono essere trasmessi in copia al Consiglio Nazionale per il relativo controllo di legittimità.

4. Allorquando per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il normale funzionamento degli Organi della  Sezione, il Consiglio Nazionale deve nominare un Commissario con le modalità ed i poteri di cui al precedente comma 2.

5. Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio

Nazionale dei Probiviri.

 

 Art. 33  -  Assemblea dei Soci.

1. Il Presidente di Sezione deve convocare almeno una volta all’ anno, in via ordinaria, l’ Assemblea dei Soci.

2. Deve, inoltre, convocarla in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto e con l’ indicazione obbligatoria dei motivi e degli argomenti all’ O. d. G., da almeno un terzo dei Soci  Effettivi.  La  discussione  deve  vertere  esclusivamente  sugli  argomenti  indicati  nella richiesta, pena la nullità di quanto deliberato al di fuori di essi.

3. Nel caso previsto dal comma precedente l’ Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se entro tale termine il Presidente non vi provvede, l’ Assemblea sarà convocata dal

Consiglio entro ulteriori sessanta giorni, sempre su richiesta dei proponenti.

5. Tutti i Soci dei Gruppi fanno parte dell’ Assemblea di Sezione.

 

 Art. 34  -  Gruppi.

1. Il Consiglio di Sezione può deliberare la costituzione di Gruppi con un numero di Soci Effettivi non inferiori a dieci unità in comune al di fuori del territorio comunale della Sezione ma all’ interno di quello provinciale.

2. La costituzione di Gruppi deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

3. Presso i maggiori Istituti di Istruzione della Polizia di Stato possono essere costituite

Gruppi con un numero di Soci Effettivi non inferiore a dieci unità.

4. I Soci dei Gruppi sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alla Sezione dalla quale esse dipendono.


Art. 35  -  Organi dei Gruppi.

1. I Gruppi sono retti da un Delegato, nominato dal Consiglio di Sezione, esso ha facoltà di partecipare al Consiglio di Sezione senza diritto di voto.

2. I Gruppi devono rimettere ogni anno al Consiglio di Sezione una relazione sulla loro attività.

 

 

Art. 36  -  Vigilanza.

1. L’ attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio di Sezione il quale, in caso di giusta causa, può rimuovere il Delegato, nominandone un altro al suo posto.

 

    

CAPO X RIMBORSI SPESE

  

 Art. 37  -  Rimborsi.

1. Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione.

2. E’ ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute dai Membri degli Organi Centrali e

Periferici o dai singoli Soci nell’ interesse o per attività legata all’ Associazione.

3. E’ riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese per i componenti degli Organi Centrali e

Regionali sostenute per la partecipazione alle riunioni indette in sede nazionale.

4. Analogamente è riconosciuto il rimborso a quanti altri abbiano sostenuto oneri finanziari nell’ interesse dell’ Associazione.

5. Nel Regolamento saranno stabilite le modalità dei rimborsi.

 

 TITOLO IV

SISTEMA ELETTORALE

 

 Art. 38 – Elezione del Consiglio Nazionale e dei Consigli di Sezione.

1. Il Presidente Nazionale indice le elezioni  per il rinnovo degli Organi statutari centrali novanta giorni prima della loro scadenza, convocando l’ Assemblea Nazionale dei Soci;

2. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno una Commissione Elettorale composta da cinque  membri,  tra  cui  viene  eletto  un  Presidente.  Segretario  della  Commissione  è  il Segretario Generale che non ha diritto di voto;

3. Coloro che intendano proporre la propria candidatura dovranno presentarla per iscritto non oltre sessanta giorni prima delle votazioni alla Sezione di appartenenza.

4. Possono proporre la propria candidatura tutti i Soci Effettivi che risultino in regola con i doveri sociali; che  siano soci da almeno cinque anni consecutivi e che abbiano ricoperto cariche sociali sezionali o nazionali.

5. Tra tutte le candidature il Consiglio di Sezione può indicare alla Commissione Elettorale Centrale i  nominativi dei candidati che siano soci da almeno cinque anni consecutivi in ragione di uno per Sezioni fino a 200, due per Sezioni fino a 400, tre per Sezioni fino a 600 e quattro per Sezioni fino a 800 Soci  Effettivi.  Per le Sezioni con più di 800 Soci Effettivi


possono essere indicate non più di cinque candidature.

6.  Il  Presidente  di  Sezione,  entro  e  non  oltre  quarantacinque  giorni,  trasmette  alla

Commissione Elettorale Centrale i nominativi dei candidati indicati dal Consiglio di Sezione.

7. La  Commissione  Elettorale  Centrale,  verificate  la  regolarità  della  presentazione  delle candidature e le condizioni di ammissibilità all’ elettorato passivo, stila un elenco dei candidati in lista unica. La stessa è competente, altresì, a dirimere eventuali controversie in materia.

8. Per  l’  elezione  dei  Consigli  di  Sezione  ogni  socio  effettivo  può  proporre  la  propria candidatura.

 

  

Art. 39 – Votazioni.

1. L’ Assemblea Nazionale dei Soci procede alle votazioni nel giorno in cui viene convocata dal Presidente Nazionale.

2. Prima della distribuzione delle schede l’ Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale uscente  nomina  una  nuova  Commissione  Elettorale  composta  da  cinque  membri:  un Presidente, due Scrutatori e due  Segretari. Di tale Commissione non può far parte alcun candidato.

3. Insediata la Commissione Elettorale si dà inizio alle operazioni di voto.

4. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda per ogni Organo da eleggere.

5. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a: a) diciannove per l’ elezione dei componenti il Consiglio Nazionale; b) tre per l’ elezione dei  componenti il Collegio dei  Sindaci;

c) cinque per l’ elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

6. La votazione avviene a scrutinio segreto e gli elettori, dopo aver votato, depositano la scheda elettorale in apposite urne, una per ogni Organo da eleggere.

 

  

Art. 40 – Scrutinio e proclamazione degli eletti.

1. Al termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio delle schede votate effettuate dalla Commissione Elettorale di cui al comma 2 del precedente art. 39.

2. Sono da considerarsi nulle quelle schede che contengano un numero di preferenze, segni o scritte al di fuori di quelle previste.

3. Devono essere scrutinate prima le schede relative all’ elezione dei componenti il Consiglio Nazionale, poi quelle relative all’ elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci ed, infine, quelle relative ai componenti il Collegio dei Probiviri.

4. Terminate le operazioni di scrutinio e accertata la regolarità delle votazioni il Presidente della  Commissione Elettorale di cui al comma 2 dell’ art. 39, proclama gli eletti stilando la relativa graduatoria con l’ indicazione del numero di voti riportato da ciascun candidato.

  

 

Art. 41 – Convocazione degli eletti.

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalle elezioni il Presidente Nazionale uscente deve convocare gli organismi neoeletti.

 

  

TITOLO V

DISCIPLINA


Art. 42  -  Sanzioni.

1. Nei confronti del Socio che commette atti che    ledano l’ onorabilità o il prestigio dell’ Associazione, dell’ Amministrazione di appartenenza, degli Organi sociali o di altri Soci, ovvero  che   tengano  un  comportamento  contrario  ai  principi  morali  o  agli  scopi  dell’ Associazione stessa, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) sospensione;

c) esclusione dall’ Associazione.

 

  

Art. 43  -  Richiamo scritto.

1. Il  richiamo  scritto  viene  comminato  dal  Consiglio  di  Sezione  quando  il  Socio  abbia commesso per la prima volta comportamenti non gravi di cui all’ art. 42.

 

  

Art. 44  -  Sospensione.

1. La sospensione viene comminata dal Consiglio Nazionale per i comportamenti di cui all’ art.  42  di  particolare  gravità,  ovvero  allorquando  il  Socio  abbia  riportato  condanna  non definitiva per delitti non colposi.

 

  

Art. 45  -  Esclusione dall’ Associazione.

1. L’ esclusione dall’ Associazione viene comminata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale per comportamenti di cui all’ art. 42 più volte reiterati o di eccezionale gravità,  per  cui  dal  comportamento  stesso  derivi  gravissima  lesione  all’  immagine  dell’ Associazione, nonché allorquando il Socio abbia riportato condanna definitiva per delitto non colposo.

 

 

 Art. 46  -  Contestazioni.

1. Nessun  procedimento  disciplinare  può  adottarsi  se  non  dopo  la  contestazione  degli addebiti e sentite le difese.

2. Il provvedimento adottato deve essere notificato al trasgressore per iscritto a mezzo lettera riservata raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

   

Art. 47  -  Ricorsi.

1. Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’ art. 43 e 44, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica, al Collegio dei Probiviri.

2. Contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso in via giurisdizionale ordinaria o straordinaria al Presidente della Repubblica.

3. Contro il provvedimento di esclusione deliberato dall’Assemblea Generale è ammesso il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

CAPO I

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

 

  

Art. 48  -  Patrimonio.

1. Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua proprietà.

 

  

Art. 49  -  Mezzi finanziari.

1. Le entrate dell’ Associazione sono ordinarie e straordinarie.

2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dai contributi obbligatori dei soci nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

3. Le entrate straordinarie sono costituite da stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.

4. La ripartizione dell’ entrate, sia ordinarie che straordinarie, tra la Presidenza Nazionale e le

Sezioni a cui vengono versate è stabilita dal Consiglio Nazionale.

 

  

CAPO II BILANCIO

 

 Art. 50  -  Esercizio finanziario.

1. L’ esercizio finanziario dell’ Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo predisposto dalla Presidenza Nazionale sarà inviato alle Sezioni unitamente alla convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato il bilancio consuntivo dal Consiglio

Nazionale e  dall’ Assemblea Nazionale dei Soci.

4. Entro  trenta  giorni  dalla  data  della  deliberazione,  le  copie  dei  bilanci  consuntivo  e preventivo, con allegata la relazione del Collegio dei Sindaci, vengono trasmesse alle autorità previste dalle normative vigenti.

5. I bilanci consuntivi delle Sezioni sono compilati dai Segretari di Sezione e deliberati dai Consigli di  Sezione entro il 31 marzo di ciascun anno e trasmessi entro trenta giorni al Consiglio Nazionale per il controllo.

 

 

TITOLO VII GIORNALE NAZIONALE

 

CAPO I GIORNALE NAZIONALE

 

 

Art. 51  -  Periodico Fiamme d’Oro.

L’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha quale organo ufficiale di stampa il periodico


“Fiamme d’ Oro”, con sede amministrativa presso la Presidenza Nazionale e dotato di un suo autonomo regolamento.

 

  

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  

 Art. 52  -  Regolamento di esecuzione.

1. Il Consiglio Nazionale predisporrà entro un anno dall’ approvazione del presente Statuto sia il relativo  Regolamento di esecuzione che il regolamento per la gestione della rivista Fiamme d’Oro, che saranno  sottoposti alla ratifica delle autorità previste dalle normative vigenti.

 

 Art. 53  -  Modifiche allo Statuto.

1. Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte, anche in singoli articoli, su proposta del Consiglio nazionale o della maggioranza assoluta dell’Assemblea nazionale dei Soci.

2. Le modifiche possono essere apportate con i voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti nell’Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria.

 

  

Art. 54  -  Scioglimento dell’ Associazione.

1.  Quando  la  maggioranza  assoluta  dei  Soci  Effettivi  richieda  lo  scioglimento  dell’ Associazione,  il  Presidente  Nazionale,  su  delibera  del  Consiglio  Nazionale,  convoca  l’ Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria.

2. Per essere approvata la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole dei  ¾

dei soci effettivi.

3.  Contemporaneamente  allo  scioglimento  deve  essere  approvata  la  devoluzione  del patrimonio dell’  Associazione ad un Ente che annoveri fra i propri scopi l’ assistenza agli appartenenti all’ Amministrazione della Polizia di Stato.

 

 

Art. 55  -  Nuove cariche sociali.

1. Entro un anno dall’ entrata in vigore del presente Statuto e del relativo Regolamento il Presidente  Nazionale deve convocare l’ Assemblea Nazionale dei Soci per il rinnovo degli Organi centrali.

2. Gli Organi Centrali e Periferici in carica prima dell’ entrata in vigore del presente Statuto e del Regolamento restano in carica fino al termine del loro regolare mandato.

  

 

Art. 56  -  Diritti acquisiti.

1. Con l’ entrata in vigore del presente Statuto sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle categorie dei soci previste dal precedente Statuto.

 

  

Art. 57  -  Disposizione finale.


1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato con D. P. R. 3 dicembre 1986 e pubblicato sulla G. U. n. 180 del 4 agosto 1987 e successive modificazioni.

Ultimo aggiornamento (Martedì 13 Aprile 2010 20:43)

 
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